Decreto del 10 gennaio 2017: un nuovo strato di regolamentazione per i professionisti immobiliari
L'ultimo decreto che interessa i professionisti del settore immobiliare è stato pubblicato ed è entrato in vigore il 1° aprile. Visualizzazione delle tariffe, requisiti pubblicitari, è tempo di rivedere questi ultimi cambiamenti!

L’ultimo decreto che interessa i professionisti del settore immobiliare è stato pubblicato ed è entrato in vigore il 1° aprile. Visualizzazione delle tariffe, requisiti pubblicitari, è tempo di rivedere questi ultimi cambiamenti!
Una riforma… ma per chi?
Tutti i professionisti coinvolti in una transazione di vendita o locazione sono interessati. Questo include naturalmente gli agenti immobiliari, ma non solo: i notai e i gestori immobiliari saranno soggetti agli stessi requisiti.
Visualizzazione della tariffa e applicazione della tariffa
Il professionista deve visualizzare i compensi per i servizi che offre. Ciò significa che la tariffa deve apparire nella vetrina delle agenzie tradizionali ma anche essere facilmente accessibile sul sito web. La tariffa può prevedere compensi fissi o una percentuale del prezzo di vendita.
Il decreto sottolinea che le tariffe visualizzate devono essere quelle effettivamente addebitate. È quindi vietato gonfiare le tariffe per offrire successivamente un “falso sconto” ai clienti. I prezzi visualizzati devono essere quelli addebitati nella maggior parte delle transazioni di vendita. Se è consentito uno sconto, deve rimanere eccezionale e limitato, e solo verso il basso, giustificato da circostanze particolari della pratica.
Annunci di vendita e visualizzazione del prezzo
Dove le spese sono a carico dell’acquirente
L’annuncio deve visualizzare il prezzo di vendita con e senza spese ma anche la percentuale delle spese calcolata sul prezzo senza spese. Deve apparire anche una menzione standard “spese a carico dell’acquirente”. A titolo di riferimento, le spese notarili non sono calcolate sulle spese dell’agente quando le spese sono a carico dell’acquirente.
Dove le spese sono a carico del venditore
Una formula standard “spese a carico del venditore” deve apparire nel corpo dell’annuncio. Tuttavia, non deve apparire alcuna menzione come “prezzo FAI” o “prezzo comprensivo delle spese di agenzia”.
A titolo di riferimento: il mandato di vendita determina, una volta per tutte, chi è responsabile delle spese. È vietato trasferire l’onere delle spese dal venditore all’acquirente successivamente.


